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PRESENTAZIONE DEL PROSPETTO DISABILI

Proroga al 15 maggio 2016

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

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Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la nota direttoriale prot. 33/970 del 17 febbraio 2016 con la quale ha comunicato l’aggiornamento del modello informatico di presentazione del Prospetto informativo sul collocamento disabili e contemporaneamente lo slittamento del termine di presentazione al 15 maggio 2016. Precisiamo comunque che il servizio informatico sarà disponibile a partire dal 15 aprile 2016.

Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione del Jobs Act, che ha modificato alcune norme già in essere e inserito alcune novità sul tema.

Ricordiamo che il prospetto informativo sul collocamento dei disabili è una dichiarazione prevista dall’articolo 9 comma 6 della legge n. 68/1999 che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti (costituenti base di computo) devono presentare per dichiarare la propria situazione occupazionale, con riferimento alla quota di riserva per le categorie protette. La trasmissione avviene in modalità esclusivamente telematica e, normalmente, deve avvenire entro il 31 gennaio di ogni anno, ma riferendosi alla situazione al 31 dicembre precedente. Non deve essere obbligatoriamente presentato ogni anno ma solo qualora si siano presentate delle variazioni alla situazione dichiarata l’anno precedente.

Vediamo, di seguito, i principali cambiamenti del prospetto e della normativa del collocamento obbligatorio, alla luce delle novità introdotte dal Jobs Act.

1)      Determinazione della base di computo – sia il d.lgs. n. 80/2015 che il d.lgs. 81/2015 hanno introdotto modifiche alla determinazione della base di computo. Infatti, non sono computati nell’organico:

-       i lavoratori somministrati

-       i lavoratori ammessi al telelavoro; in questo caso la norma prevede che l’esclusione operi proporzionalmente all’orario di lavoro (quindi in caso di telelavoro solo in alcune fasce orarie e/o giornate, l’esclusione sarà valida solo per quelle specifiche situazioni)

-       i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

 

2)      Computabilità nella quota di riserva - Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha introdotto all’articolo 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 3-bis, prevedendo la computabilità nella quota di riserva di cui all’articolo 3, della legge n. 68 del 1999, dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio.

Vengono però fissate alcune condizioni imprescindibili:

1. la dimostrazione, mediante idonea documentazione medica, che, anteriormente alla costituzione del rapporto, il lavoratore si trovava in condizioni:

– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 60% ovvero

– di minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra ovvero

– di riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per le persone con disabilità intellettiva e psichica.

2. l’assunzione del lavoratore al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio.

3. l’idoneità del lavoratore con disabilità a continuare a svolgere le mansioni cui è adibito.

Il datore di lavoro, con il consenso del lavoratore interessato, è tenuto a richiedere la visita per l’accertamento della compatibilità delle mansioni cui è adibito.

 

Lavoratori con disabilità somministrati – l’art. 34 comma 3 del d.lgs. 81/2015 ha inoltre previsto che in caso di lavoratori somministrati e disabili, la cui missione abbia una durata inferiore ai 12 mesi, essi siano da ricomprendere nel computo della quota di riserva ex art. 3 legge n. 68/1999.

 

3)      Esonero parziale autocertificato - L’articolo 5, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, intervenendo sull’art. 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 2 ed ha introdotto il comma 3-bis, prevedendo che: “I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille possono autocertificare l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato”. I datori di lavoro privati possono dunque avvalersi dell’esonero autocertificato dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.lgs. 151/2015)

4)      Richiesta di avviamento e prospetto -  L’articolo 7 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 relativo alle modalità delle assunzioni obbligatorie è stato modificato dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151.

Attualmente l’articolo prevede: “1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici assumono i lavoratori mediante richiesta nominativa di avviamento agli uffici competenti o mediante la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11. La richiesta nominativa può essere preceduta dalla richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla base delle qualifiche e secondo le modalità concordate dagli uffici con il datore di lavoro. 1-bis. Nel caso di mancata assunzione secondo le modalità di cui al comma 1 entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1, gli uffici competenti avviano i lavoratori secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro.”

A seguito di quanto stabilito dal nuovo articolo, i datori di lavoro dovranno procedere all’assunzione mediante richiesta nominativa entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione.

Viceversa, decorso il suddetto termine, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi della richiesta nominativa ed è tenuto a presentare richiesta numerica. A tal fine, preliminarmente individua con il servizio per il collocamento mirato competente la qualifica sulla base di quelle possedute dagli iscritti. Atteso il disposto dell’articolo 9, comma 3, citata legge secondo cui “La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio agli uffici competenti dei prospetti informativi”, se il prospetto informativo è presentato entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione vale come richiesta di avviamento nominativa o numerica, fermo restando che, ove numerica, il datore di lavoro deve indicare la qualifica già concordata con gli uffici competenti. Qualora alla data di presentazione del prospetto siano trascorsi i 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo, lo stesso vale unicamente come richiesta numerica e il datore di lavoro deve indicare la qualifica precedentemente individuata presso gli uffici competenti. 
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