Con la circolare n. 130/2017 l’INPS torna sul tema del Fondo di Integrazione Salariale per fornire chiarimenti in merito ai criteri per l’approvazione dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale e per l’approvazione dell’assegno di solidarietà.
Come da prassi ormai consolidata l’Istituto pubblica una circolare molto corposa che parte dall’inquadramento normativo dell’ammortizzatore in questione entrando poi nel dettaglio di alcune causali (afferenti alla normativa in materia di CIGS) che giustificano la presentazione della richiesta della prestazione dell’assegno ordinario. La seconda parte della circolare va invece ad approfondire l’assegno di solidarietà. Relativamente ad entrambe le prestazioni la circolare si sofferma sulla compatibilità con le altre prestazioni in carico all’Istituto (indennità di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, permessi per allattamento, infortunio sul lavoro, congedo straordinario ex art. 42 co. 5 Dlgs 151/2001, permessi legge 104/92) e con altri istituti contrattuali (ferie, festività infrasettimanali, indennità sostitutiva delle ferie-festività soppresse e indennità di mancato preavviso). La circolare si conclude con alcune indicazioni in relazione ai termini di presentazione della domanda dell’assegno di solidarietà, al rapporto fra prestazioni garantite dal FIS con l’assegno al nucleo familiare e TFR e al rapporto fra prestazioni garantite dal FIS con il reddito da attività lavorativa.
Gli ultimi paragrafi sono infine dedicati agli accertamenti istruttori, al cumulo tra assegno ordinario e assegno di solidarietà e all’adozione del criterio di rotazione.
In ALLEGATO una sintesi riassuntiva della circolare