Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con Decreto n. 2 registrato alla Corte dei Conti il 19 settembre 2017 e reso noto sul sito ministeriale il 27 settembre 2017, ha rideterminato, con efficacia a decorrere dal 2017, i requisiti, le modalità e i termini perentori di presentazione delle istanze per l’accesso alla decontribuzione introdotta dall’art. 6, comma 4, del decreto legge 510/96, a favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.
La riduzione contributiva viene stabilita (art. 2) nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori soggetti alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20% (calcolata complessivamente su tutta la durata del contratto).
Essa viene riconosciuta per un periodo massimo di 24 mesi (durata dell’ammortizzatore) riferiti al quinquennio mobile, come evidenziato nell’art. 4 del decreto legislativo n 148/2015.
Rispetto al passato (art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996, rivisto, sul punto, dal D.L. n. 34/2014, convertito nella legge n. 78), scompaiono, quali criteri necessari ai fini del riconoscimento, gli strumenti finalizzati ad indicare gli aumenti di produttività pari alle misure di sgravio richieste o il piano di investimenti necessario per superare le inefficienze di natura gestionale o del processo produttivo, alla base della richiesta del contratto di solidarietà, sottoscritto al fine di evitare in tutto o in parte i licenziamenti.
Il Decreto interministeriale può così sintetizzarsi:
a) presentazione dell’istanza da parte dell’impresa: essa va sottoscritta digitalmente e prodotta in bollo, attraverso PEC indirizzata alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione del Ministero del Lavoro, utilizzando la modulistica rinvenibile sul sito www.lavoro.gov.it . La posta elettronica certificata risulta essere l’unica modalità di presentazione; nell’istanza l’impresa deve indicare l’importo della riduzione contributiva richiesta ed il codice di pratica (elemento essenziale) relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata telematicamente attraverso la procedura “CIGS on line”. L’istanza deve essere accompagnata dall’elenco nominativo dei lavoratori per ciascuno dei quali deve essere indicata la percentuale di riduzione oraria che deve essere superiore al 20%;
b) periodo di presentazione dell’istanza: il comma 4 dell’art. 3 individua l’arco temporale per la presentazione delle domande. Per l’anno 2017, ciò dovrà avvenire tra il 30 novembre ed il 10 dicembre e potrà riguardare quelle aziende che hanno stipulato un contratto di solidarietà entro il 30 novembre o che hanno fruito di un contratto di solidarietà in corso durante il 2016. A partire dal 2018 (comma 5) la norma entrerà “a regime”, nel senso che nell’arco temporale sopra descritto (30 novembre - 10 dicembre) sarà possibile presentare le domande per le imprese che avranno stipulato contratti di solidarietà entro il 30 novembre o che avranno avuto un cds in corso nel secondo semestre precedente;
c) evasione delle istanze: il Decreto interministeriale stabilisce che le domande vengano istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, quindi trattasi di modalità di ammissione allo sgravio con “click day”, agevolato almeno dal fatto che viene reso noto e stabilito in maniera fissa il periodo di presentazione delle istanze; rammentiamo che in passato la presentazione doveva avvenire dalla data – non nota - di pubblicazione sul sito internet del ministero della circolare esplicativa del decreto.
Il mancato rispetto delle condizioni e dei presupposti fissati, ne comporta la inammissibilità. Le istanze possono dar luogo a:
- provvedimento di ammissione: è di competenza della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed è emanato nei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda per l’importo massimo indicato nella stessa e, in ogni caso, entro il limite di spesa annuo. Il provvedimento di ammissione alla riduzione contributiva (art. 3, comma 8) viene trasmesso dalla Direzione Generale sia all’impresa che ha presentato l’istanza che all’INPS (o all’INPGI) per la quantificazione dell’onere effettivo, tenendo conto che la riduzione contributiva va calcolata sulla base delle retribuzioni percepite nell’anno precedente dai lavoratori interessati dalle riduzioni di orario, rivalutate all’anno di fruizione della agevolazione, sulla base della riduzione oraria stabilita nel contratto di solidarietà. Sui due Enti previdenziali appena citati grava l’onere della rendicontazione (31 dicembre di ogni anno) nei confronti della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, circa la quantificazione delle risorse assegnate e gli importi delle eventuali somme residue.
- provvedimento di diniego per motivi diversi dall’incapienza: è di competenza della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ed è emanato nei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda. La reiezione è soggetta a ricorso giudiziale amministrativo presso il TAR del Lazio.
d) domande presentate ai sensi del Decreto interministeriale n. 17981/2015: sono state istruite (con valutazione sulla base dei criteri ivi previsti) e decise nei limiti di spesa previsti per il 2016. Tuttavia, le istanze non evase per incapienza, possono essere ripresentate ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del decreto in commento (contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016).
e) le istanze presentate, a decorrere dal 2017, vengono accettate esclusivamente sulla base delle risorse relative all’anno di presentazione ed entro il limite di spesa previsto.
f) Sul sito del Ministero del Lavoro verrà pubblicato l’elenco delle imprese ammesse alla riduzione contributiva, con l’avvertenza che le istanze delle imprese escluse per incapienza non verranno istruite, a meno che divengano disponibili ulteriori risorse.
g) Le domande che non hanno ottenuto un riscontro positivo correlato alla mancanza di risorse, perdono validità, ma le imprese potranno produrre una nuova istanza da far valere nell’anno successivo, così come previsto al comma 5 dell’art. 3, ossia avere un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente (è questa una regola che vale dal 2018 e che, per quel che concerne la ripresentazione della domanda, postula un contratto di solidarietà in corso nel semestre precedente, cosa diversa dalla previsione del comma 4, relativo al 2017, ove il riferimento alla possibilità di nuova istanza riguarda tutto il 2016).
Nel provvedimento in esame non vengono, espressamente, citati controlli da parte degli organi di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, cosa che, invece, era prevista sia dal Decreto interministeriale n. 83312/2014 che dal successivo n. 17981/2015 (per entrambi la previsione era contenuta nel comma 7 dell’art. 3). La ragione appare evidente in quanto non vengono più richieste verifiche circa il miglioramento della produttività o piani di investimento finalizzati a superare le inefficienze gestionali. Gli accertamenti dovevano avvenire entro i primi 9 mesi dalla richiesta (circolare Ministero Lavoro n. 25/2015, punto 5) ed essere trasmessi alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali.
Esclusa qualunque forma di accertamento generalizzato (perché non c'è più alcun piano da verificare) si ritiene che non siano affatto escluse richieste di verifiche per singoli casi nei quali si reputa che debbano essere effettuati approfondimenti circa la effettiva riduzione di orario dei lavoratori interessati.
E’ preannunciata l’emanazione di una circolare ministeriale esplicativa del nuovo decreto.