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COOP SOCIALI: SGRAVI PER L’ASSUNZIONE DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

I contratti devono essere a tempo indeterminato. Benefici fino a 36 mesi

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: donne,   violenza,   fiscale,   sgravio

Il Ministero del lavoro ha emanato il Dm 11-5-2018 (GU n.147 del 27-6-2018) relativo agli sgravi contributivi per l'assunzione, da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.

Il provvedimento attua quanto disposto dal comma 220 della Legge di bilancio che prevede sgravi contributivi per le cooperative sociali che assumono a tempo indeterminato, nel 2018, donne vittime di violenza di genere.

Il beneficio consiste in un contributo a titolo di sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale, per un massimo di 36 mesi, entro il limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Il decreto in esame prevede che le donne beneficiarie siano inserite nei percorsi di protezione certificati dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui all’art.  5bis del Dl n. 93/2013. La relativa certificazione dovrà essere prodotta, si presume all'Inps, dalla cooperativa sociale.

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative, con esclusione dei premi Inail nel limite massimo (e questa è la novità) di importo pari a 350 euro su base mensile.   Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il decreto non menziona i contributi a carico della lavoratrice che dovrebbero essere regolarmente trattenuti.

Di seguito una tabella relativa alla retribuzione mensile di tre livelli del ccnl cooperative sociali e la relativa contribuzione a carico azienda. Come si vede nei livelli più bassi lo sgravio e quasi totale (esclusa però la tredicesima).

 

 

 

livello A1

livello B1

livello C1

retribuzione mensile

 

1.184,19

1.250,81

1.345,21

contributi Inps

27,33%

323,64

341,85

367,65

 

Considerato il limite di spesa annuale di un milione, l'ammissione al beneficio avviene in base all'ordine   cronologico di presentazione delle domande all'Inps. 

Per la piena operatività della norma bisognerà attendere le istruzioni Inps sulle procedure di presentazione delle domande e almeno su altri due aspetti: l'applicabilità dello sgravio alla tredicesima e l'eventuale, probabile, riproporzionamento in caso di lavoro a tempo parziale. 

Si è in attesa dell'analogo decreto relativo allo sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale.

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