I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato (o prevedono di realizzare, in caso di inizio attività) un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 1972, a decorrere dall’1.1.18, sono esonerati dalla comunicazione annuale all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA.