Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Sono, quindi, stralciati gli importi relativi a sanzioni e interessi.
Tuttavia, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24.10.2018 le controversie possono essere definite con il pagamento di:
- 50% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- 20% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
Controversie interessate dalla definizione
La definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24.10.2018 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:
- risorse proprie dell’UE e l'Iva riscossa all'importazione;
- somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Sanzioni non collegate al tributo
Le controversie relative esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del:
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata al 24.10.2018;
- 40% del valore della controversia negli altri casi.
Sanzioni collegate al tributo
Per la definizione di controversie relative esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito.
Modalità di definizione
La definizione si perfeziona con la presentazione di una domanda (distinta per ciascun atto impugnato) e con il pagamento degli importi dovuti o, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata entro il 31.5.2019. Il pagamento rateizzato, in un massimo di 20 rate trimestrali, è ammesso se gli importi dovuti superano 1.000 euro. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade nelle date seguenti di ciascun anno a partire dal 2019:
- 31 agosto;
- 30 novembre;
- 28 febbraio;
- 31 maggio.
Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dall’1.6.2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione in F24.
Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Non sono restituite somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente al 24.10.2018.
Sospensione delle controversie
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie. In tal caso il processo è sospeso fino al 10.6.2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31.12.2020.
Sospensione dei termini di impugnazione
Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra il 24.10.2018 e il 31.7.2019.
Diniego di definizione delle controversie
L'eventuale diniego della definizione è notificato entro il 31.7.2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Modalità attuative
Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità attuative.
Contenzioso con enti territoriali
La definizione agevolata riguarda le controversie con l’Agenzia delle entrate. Tuttavia, ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31.3.2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte.