L’ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato il primo interpello del 2019 (n. 1/2019 dell’8-2-2019) in cui viene fornita una risposta ad un quesito in merito alla durata del trattamento di integrazione salariale per la causale di contratto di solidarietà di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 148/2015 e successive modificazioni.
In particolare, il quesito approfondisce l’eventualità in cui, in occasione di cambio di azienda per nuovo affidamento del servizio, l’impresa subentrante possa accedere all’ammortizzatore sociale per il personale transitato dall’azienda cedente, già in regime di contratto di solidarietà, facendo ripartire un nuovo conteggio del periodo massimo nel quinquennio per l’impresa subentrante, del tutto distinto da quello fin ad allora utilizzato dall’azienda uscente.
Il riferimento è quindi al c.d. quinquennio mobile, e alla possibilità che il limite massimo di 36 mesi da calcolare per beneficiare dell’integrazione salariale – sempre in riferimento all’unità produttiva che viene ceduta - possa essere conteggiato ex novo con riferimento all’azienda subentrante, senza computare i periodi di trattamento già usufruiti dall’azienda uscente.
La risposta del ministero si rifà a quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, relativo alla causale del contratto di solidarietà, che prevede che in tale ipotesi il trattamento straordinario di integrazione salariale possa avere una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, che però può estendersi fino ai 36, alle condizioni del comma 5 (sempre nel quinquennio mobile).
La circolare n. 17/2017 del Ministero del Lavoro aveva fornito anche la definizione precisa del quinquennio mobile, intendendo con esso “un lasso temporale pari a cinque anni, calcolato a ritroso a decorrere dall'ultimo giorno di trattamento richiesto da ogni azienda per la singola unità produttiva”.
Nell’eventualità di una successione nell’appalto, nell’unità produttiva sottoposta a contratto di solidarietà, l’azienda subentrante per usufruire del beneficio è tenuta a richiedere la concessione del trattamento di integrazione salariale per la nuova unità produttiva. In tale evenienza l’INL ritiene che il conteggio dei mesi di CIGO o CIGS fruiti sia riferito esclusivamente all’impresa subentrante, relativamente alle diverse unità produttive interessate.
L’interpello ricorda anche quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 148, e cioè che per beneficiare del trattamento di integrazione salariale i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione”. Il comma 3 dello stesso articolo stabilisce poi che nell’ipotesi di cambio appalto nei confronti dei lavoratori transitati al nuovo datore di lavoro, i 90 giorni si calcolano tenendo anche conto dei periodi in cui i lavoratori siano stati in precedenza impiegati, a prescindere dal passaggio ad un nuovo datore di lavoro, nella medesima attività appaltata.
La conclusione che trae l’ispettorato è pertanto che in caso di cambio appalto il periodo massimo a disposizione previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015 cominci a decorrere ex novo per l’azienda subentrante.
La risposta è interessante e contiene una apertura rispetto alle restrizioni contenute nel decreto 148. In pratica il periodo antecedente il cambio di appalto è utile per maturare il requisito e non conta per il computo del periodo massimo.
In teoria un gruppo di lavoratori potrebbe stare in contratto di solidarietà per un tempo indefinito se i contratti di appalto avessero durata inferiore a quella del contratto di solidarietà.