newsTECNICHE

PACE FISCALE – DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Pronte le disposizioni attuative

Categorie: Area Contabile, Societarie e Legale

Tags: fiscale,   pace

Con Provvedimento del 15/03/2019 l’Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità di attuazione per la sanatoria delle violazioni formali di cui all’art. 9 del D.L. n. 119/2018 (regole, modalità e tempistica).

Si ricorda che con la definizione agevolata introdotta dal D.L. n. 119/2018 è stata prevista la possibilità di regolarizzare, complessivamente per ciascun periodo d’imposta, le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale (cd. “violazioni formali”), ossia quelle violazioni che non rilevano per la determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’Iva, dell’Irap e delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte, dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.

Di conseguenza, non rientra nell’ambito di applicazione della regolarizzazione, ad esempio, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap o Iva, poiché questa omissione è rilevante per la determinazione della base imponibile (anche nel caso di assenza di imposta dovuta).

Possono essere regolarizzate le violazioni formali, per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle Entrate a irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati.

La regolarizzazione si perfeziona mediante la rimozione delle irregolarità od omissioni ed il versamento di 200 € per ciascuno dei periodi d’imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24. Al riguardo, il contribuente può scegliere quali e quanti periodi d’imposta regolarizzare.

La regolarizzazione di violazioni formali che non si riferiscono ad uno specifico periodo d’imposta, come ad esempio quelle relative alla comunicazione di dati da parte di soggetti diversi dal contribuente, deve però fare riferimento all’anno solare in cui la violazione è stata commessa.

In riferimento alla rimozione delle irregolarità od omissioni, sostanzialmente si tratta della regolarizzazione degli errori e delle omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. E comunque, la rimozione non va effettuata quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale. Rientrano in tale ipotesi, ad esempio, le violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio 2019 e la seconda entro il 2 marzo 2020; tuttavia è consentito il versamento in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2019.

Inoltre l’Agenzia, con la Risoluzione n. 37/E del 21/03/2019, ha istituito il codice tributo PF99 “violazioni formali – definizione agevolata – art. 9 del D.L. n. 119/2018” per consentire il pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata introdotta dal “collegato fiscale”.

Il tuo nome
Il tuo indirizzo e-mail
Oggetto
Inserisci il tuo messaggio ...
x