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FONDO PER L’EROGAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DEL TFR

Istruzioni operative in caso di insussistenza dell’obbligo contributivo o per il rimborso del TFR erogato al lavoratore oltre capienza

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: TFR

Con il messaggio n. 3025 del 7 agosto 2019, l’INPS torna su una questione piuttosto complessa riguardante l’obbligo per le imprese con almeno 50 addetti di versare al c.d. Fondo di Tesoreria le quote di TFR dei dipendenti che non abbiano scelto di destinarle ai fondi di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005 (obbligo introdotto nel 2007 con decreto interministeriale del 30 gennaio, art. 1, comma 5).

Su questo tema vengono finalmente rese operative le istruzioni già date l’anno scorso con la più volte richiamata circolare INPS n. 37 del 1 marzo 2018 (anch’essa allegata), ma di fatto rimaste inattuate fino ad oggi.

In particolare, a fronte dei controlli avviati già da tempo dall’Istituto mirati a verificare il ricorrere o meno del presupposto dimensionale - almeno 50 addetti - da cui deriva l’obbligo di contribuzione al fondo, l’INPS ha individuato quelle aziende che pur non avendo tale requisito hanno impropriamente versato le quote di TFR al Fondo Tesoreria, dando conseguente mandato alle strutture territoriali competenti di procedere alle opportune e necessarie variazioni.

Si tratta di un passaggio degno di nota visto che si rende operativo anche l’eventuale recupero di contribuzioni versate erroneamente al Fondo di Tesoreria in assenza del requisito dimensionale (rimborso sulla cui impraticabilità fino ad ora erano da tempo emerse alcune lamentele).

La gestione delle diverse fattispecie e le effettive modalità operative per il recupero sono piuttosto articolate differenziandosi in funzione di diversi aspetti: regolarità o meno nei versamenti da parte dei datori di lavoro, eventuale compresenza in organico di lavoratori per i quali sussiste l’obbligo contributivo (ad esempio in conseguenza di cessazione/trasferimento d’azienda), rilascio non dovuto del relativo codice di autorizzazione al versamento della contribuzione.

Per un loro dettaglio si rimanda al contenuto del messaggio (paragrafi 2 e 3).

Sotto un altro profilo, per i datori di lavoro obbligati al Fondo di Tesoreria, l’INPS comunica di rendere praticabile in via eccezionale il rimborso del TFR erogato al dipendente, ma non conguagliato perché eccedente la capienza del debito contributivo mensile.

Si tratta di una deroga rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del decreto interministeriale del 30 gennaio 2007. Secondo tale norma, infatti, in generale il TFR versato al Fondo di Tesoreria può essere erogato direttamente dal datore di lavoro, e quindi conguagliato nel flusso Uniemens, unicamente solo se l’importo complessivo trova piena capienza a valere sui contributi dovuti nel mese stesso di erogazione. In caso di incapienza, anche per poco, il datore di lavoro non potrebbe/dovrebbe erogare quel TFR, dovendolo invece comunicare online immediatamente all’INPS, perché l’Istituto lo eroghi integralmente e direttamente al lavoratore entro i successivi 30 giorni.

Ciò detto, questo molto spesso potrebbe non avvenire, anche perché per alcune imprese potrebbe risultare piuttosto difficile conoscere al momento di elaborare il cedolino di erogazione del TFR – e quindi in via previsionale - il saldo complessivo a debito della denuncia contributiva del medesimo mese.

A fronte di questa situazione così come rappresentata, l’INPS concede una possibilità importante - seppur limitata nel tempo – prevedendo per le imprese interessate di presentare domanda di rimborso entro il 30 novembre 2019.

 Decorso tale termine, eventuali successive richieste non potranno essere accolte. Per il dettaglio tecnico circa le modalità su come procedere si rinvia al contenuto del messaggio (paragrafo 4).

In ALLEGATO

Messaggio INPS n. 3025 del 7 agosto 2019 con relativi 5 allegati

Circolare INPS n. 37 del 1 marzo 2018


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: TFR

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