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CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ, POSSIBILITÀ DI VARIARE L’ORARIO CONTRATTUALE

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: solidarietà,   contratto

Il Ministero del Lavoro ha risposto all’interpello n. 14 dell'11-4-2016 in tema di contratto di solidarietà difensivo ex d.lgs. n. 148/2015.

In particolare, l’istante ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di trasformare contratti a tempo parziale in contratti a tempo pieno e viceversa in costanza di contratto di solidarietà difensivo, mantenendo però inalterato l’organico aziendale e rispettando il monte ore previsto dal contratto di solidarietà.

La risposta del Ministero parte analizzando la disciplina del contratto di solidarietà e le sue peculiarità, per poi concludere che tali trasformazioni di orario sono possibili a patto che non determinino alcuna variazione nelle percentuali di riduzione media oraria pattuite nell’accordo.

In questi casi non sarà necessario stipulare un ulteriore accordo di solidarietà in quanto sono rispettati i limiti legalmente stabiliti, diversamente sarà necessario stipularne uno nuovo con i nuovi riferimenti.

La risposta è favorevole alla flessibilità aziendale, ma lascia qualche perplessità.

L'aver posto come vincolo il mantenimento delle percentuali medie di riduzione infatti comporta un aumento del monte ore complessivo di orario qualora la trasformazione sia da part time a tempo pieno (fatto che il Ministero, citando il d.lgs. 148 ritiene possibile solo con la stipula di un nuovo cds  (in caso di variazioni che comportino una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà... )

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