L’Inps ha pubblicato la circolare n. 65 del 15 aprile 2016 fornendo – dopo quasi un anno di attesa – le istruzioni operative che attuano quanto previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 80/2015 (Jobs Act).
La norma riguarda le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, con l’esclusione del lavoro domestico, che, a fronte di una situazione di violenza di genere certificata, possono avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.
Il congedo è stato previsto, in via sperimentale, per l’anno 2015. In forza del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte del Ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 80/2015).
Quanto analizzeremo riguarda le lavoratrici del settore privato.
Condizioni necessarie per la fruizione e l’indennizzo del congedo – le lavoratrici del settore privato, per poter beneficiare della sospensione dell’attività lavorativa del relativo indennizzo devono:
- Essere titolati di un rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l’attività lavorativa
- Essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio certificati.
Se sussistono le condizioni, la lavoratrice ha diritto ad un periodo di astensione dal lavoro pari a 3 mesi, e cioè pari a 90 giornate lavorative; un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro. Si tratta di un notevole ampliamento disposto in via amministrativa considerato che 3 mesi non equivalgono a 90 giornate lavorative.
Il congedo non è fruibile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, ad esempio, giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell’attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice, ad esempio, ha un’attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, ed indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.
Un mese di congedo continuativo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.
Si tratta di una strana interpretazione: nel primo esempio riportato i sabati e le domeniche non sono conteggiati, nel secondo si. Il godimento a periodi continuativi è quindi penalizzato.
I 3 mesi di congedo devono essere utilizzati entro 3 anni, e comunque sempre all’interno di un rapporto di lavoro; qualora esso dovesse cessare durante il congedo o comunque prima dell’esaurimento delle 90 giornate, verrà a cessare anche la possibilità di astensione del lavoro per cause di violenza di genere. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, l’inizio del periodo di godimento (3 anni) è da considerarsi come la data in cui inizia il percorso di protezione certificata.
Precisiamo che per le lavoratrici titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativo spetta solo la possibilità di astensione dal lavoro ma non l’indennizzo di tale periodo.
Congedo su base oraria – La contrattazione collettiva può definire le modalità di godimento del congedo. In assenza di contrattazione il congedo può essere usufruito anche su base oraria; in questo caso vale il principio stabilito dal comma 5 art. 24 del d.lgs. 80/2015, e cioè che l’astensione debba essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero contrattuale del periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.
Adempimenti della lavoratrice Per fruire del congedo la lavoratrice deve preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell’inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo e consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.
La lavoratrice deve anche presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell’inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell’astensione).
La domanda all'Inps deve essere presentata anche per i congedi usufruiti prima dell'emanazione della circolare.
Indennizzo – per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell’ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa. In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell’art. 23 del T.U. maternità/paternità (d.lgs. n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadri settimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse e continuative del trattamento.
Per individuare il valore della retribuzione media giornaliera, e quindi l‘importo giornaliero dell’indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruite, si procede sempre secondo le indicazioni di cui al citato art. 23 T.U.
In caso di fruizione la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità in misura pari alla metà dell’indennità giornaliera sopra indicata.
Per il pagamento delle indennità valgono le regole previste per il pagamento delle indennità di maternità, e cioè anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all’Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).
Per quanto riguarda le istruzioni operative si rinvia alla circolare in oggetto che contiene anche le istruzioni per il conguaglio delle indennità anticipate prima dell'emanazione della circolare stessa.