Con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del 26 gennaio 2016, pubblicato in G.U. il 17 febbraio 2016, n. 39, sono state innalzate le percentuali di compensazione applicabili ai fini IVA alle cessioni di taluni prodotti del settore lattiero-caseario e di animali vivi, con la finalità di fornire un supporto a tali settori agricoli.
In base all’art. 1 del D.M. 26/01/2016, le percentuali di compensazione sono stabilite nelle misure di seguito descritte:
in via permanente per i seguenti prodotti compresi nel n. 9) della Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972:
1) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto (esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto, e altri tipi di latte fermentati o acidificati): 10%
(percentuale di compensazione fino al 31/12/2015: 8,80%)
2) gli altri prodotti compresi nel citato n. 9, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie: 10%
(percentuale di compensazione fino al 31/12/2015: 8,80%)
in via temporanea, per il solo anno 2016, per i seguenti prodotti compresi nel n. 2) della Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972:
3) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65%
(percentuale di compensazione fino al 31/12/2015: 7%)
4) animali vivi della specie suina: 7,95%
(percentuale di compensazione fino al 31/12/2015: 7,30%)
Le modifiche decorrono dal 1° gennaio 2016, ossia si applicano alle cessioni effettuate dal 1° gennaio 2016.