Con la Circolare n. 4/E del 04/03/2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti e indicazioni sull’applicazione del principio del favor rei nell’ambito della revisione delle sanzioni tributarie non penali agli atti non definitivi alla data del 1° gennaio 2016.
Per stabilire quale sia la norma effettivamente più favorevole, l’Ufficio applica i principi generali seguiti nel diritto penale tenendo conto delle peculiarità del diritto tributario, confronta le due norme sanzionatorie in concreto e non in astratto, tenendo conto anche delle circostanze aggravanti ed attenuanti o esimenti eventualmente previste dalla legge e verificando gli effetti della loro applicazione in rapporto alle caratteristiche della condotta realizzata dal trasgressore.
Negli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016, in relazione a violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, sarà l’Agenzia delle Entrate a dover raffrontare le norme sanzionatorie ante e post modifica; pertanto sugli atti sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei.
Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016 e non ancora definitivi, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei presentando una semplice istanza. La Circolare ha precisato che se un contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31/12/2015, lo stesso ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione ad 1/6 delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art. 15, comma 2-bis del D.Lgs. n. 218/1997) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.
Nel caso in cui per l’atto sia stato proposto ricorso presso le Commissioni Tributarie, occorre operare una distinzione tra due diversi casi:
- abolizione della sanzione: in tal caso gli Uffici provvedono autonomamente a ricalcolare le sanzioni e a comunicarne l’esito sia al contribuente che alla Commissione;
- sussistenza dei presupposti per l’applicazione di una sanzione più favorevole: le sanzioni irrogate possono essere ricalcolate dagli Uffici sia direttamente che su richiesta dell’organo giudicante.