Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti sul riconoscimento della tutela di malattia in presenza di situazioni di quarantena dovute a covid-19, così come disciplinata dall’art. 26 del D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020.
A fronte di richieste di chiarimento arrivate dalle loro sedi territoriali e alla luce dell’evoluzione normativa, l’Istituto puntualizza alcuni aspetti così riassumibili:
Paragrafo 2: l’applicazione per legge del regime di quarantena o di sorveglianza precauzionale ai soggetti fragili - così come classificati dal legislatore - non configurando un impedimento assoluto a svolgere l’attività lavorativa, determina la NON applicazione del trattamento di malattia i lavoratori continuino comunque a svolgere, sulla base di accordi con il proprio datore di lavoro, la prestazione di lavoro presso il proprio domicilio ricorrendo a forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio quali lavoro agile o telelavoro (è ovvio che anche per loro ci sarà riconoscimento del trattamento qualora si accertasse invece lo stato di malattia conclamata);
Paragrafo 3: per qualsiasi soggetto il riconoscimento del trattamento di malattia presuppone inderogabilmente una certificazione delle autorità sanitarie competenti (ASL) sulla necessità di rimanere in quarantena o in stato di sorveglianza precauzionale (perché ad esempio entrato in contatto con persone positive al virus). Questa condizione NON può applicarsi in presenza di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che limitino la circolazione di specifici territori e impediscano di svolgere la propria attività. Per queste situazioni INPS ricorda che sono praticabili gli ammortizzatori sociali, ricordando ad esempio quelli previsti ai sensi dell’art. 19 del D.L. 104/2020(3), seppur solo per le regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia e per il periodo 23 febbraio-30 aprile, proprio in presenza di provvedimenti delle autorità pubbliche tesi al contenimento e al divieto di allontanamento dal proprio territorio;
Paragrafo 4: ancorché si tratti di lavoratori assicurati e iscritti all’INPS, non è applicabile il regime di tutela della malattia per i soggetti posti in quarantena all’estero in virtù delle disposizioni vigenti nei paesi stranieri dato, che a tal fine, il procedimento deve essere eseguito unicamente da autorità sanitarie italiane;
Paragrafo 5: infine, in applicazione del noto principio di prevalenza del trattamento di integrazione salariale sull’indennità di malattia, non ci sarà in generale alcun riconoscimento del trattamento di malattia se si viene a configurare uno stato di quarantena/sorveglianza precauzionale e i lavoratori in questione risultino già destinatari di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, FIS, CIGD), anche se le regole puntuali da seguire sull’eventuale concomitanza tra prestazione di malattia e trattamenti di integrazione salariale sono contenute nel messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020 .