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ISTRUZIONI INPS SU PROROGA AMMORTIZZATORI COVID-19 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 104/2020

Le novità introdotte

Categorie: Area Sindacale e Giuslavoristica

Tags: COVID-19,   proroghe,   ammortizzatori

Con molto ritardo rispetto all’entrata in vigore del D.L. 104/2020(1), l’INPS illustra le principali novità in merito alla proroga degli ammortizzatori sociali COVID-19 attraverso una circolare piuttosto articolata e complessa e, subito dopo, con un messaggio contenente alcuni chiarimenti sulle modalità per presentare le domande. 

Nel complesso l’Istituto, da un lato, ribadisce l’applicazione di alcune regole e aspetti procedurali già in uso da mesi relativamente alla fruizione degli ammortizzatori COVID, dall’altro, affronta quei cambiamenti significativi derivanti dal nuovo quadro normativo. 

Sul fronte procedurale, su indicazione del Ministero del Lavoro, è prevista la possibilità di presentare entro il 31 ottobre p.v. le domande di trattamento riferite ai mesi di luglio e agosto il cui termine scadeva il 30 settembre. Lo slittamento del termine è valido anche per invio all’INPS dei dati utili per pagamento diretto prestazioni. 

Tutto ciò su indicazione del Ministero del Lavoro, in attesa della conversione parlamentare del provvedimento, tuttora in corso, e di una presumibile soluzione legislativa che introduca tale proroga direttamente sul piano normativo. 

Per tutti questi motivi, le istanze ricevute dopo il 30 settembre resteranno sospese e saranno esaminate solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 104/2020. 

NOVITA’ INTRODOTTE CON D.L. 104/2020

In merito alla disciplina applicabile dal 13 luglio u.s. in poi per la concessione fino a fine anno delle nuove 18 settimane di CIGO, FIS e CIG IN DEROGA e di ulteriori 50 giorni di CISOA nel settore agricolo, INPS ricorda per CIGO-FIS-CIGD vale il meccanismo di durata 9+9, fatto salvo che dalle prime 9 settimane andranno scalati eventuali giorni di ammortizzatori COVID eventualmente già autorizzati ai sensi dei precedenti decreti qualora cadessero dopo il 12 luglio u.s - stessa logica che si applica anche ai nuovi giorni di CISOA. In questo modo, sottolinea l’Istituto, si concretizza di fatto una netta separazione tra il calcolo delle durate di trattamenti fruibili prima e dopo il 12 luglio (data spartiacque): dal 13 luglio in poi per CIGO, FIS e CIGD saranno concedibili unicamente 18 settimane, a prescindere dalla fruizione o meno in passato di ammortizzatori COVID.

Di queste:  

  • le prime 9 - o il minor lasso temporale di cui si può beneficiare - a fronte di apposita domanda utilizzando sempre la causale “COVID-19 nazionale”, con la facoltà per quelle imprese che nel frattempo fossero ricorse per lo stesso periodo di riduzione o sospensione ad ammortizzatori ordinari di vedersi convertiti/sostituiti i trattamenti ordinari di CIGO e FIS richiesti, sempreché non già pagati o conguagliati da INPS, con queste 9 settimane di causale COVID; 
  • mentre per le successive 9 si potrà ricorrerà alla causale “COVID 19 con fatturato”, solo per periodi che vanno DAL 14 SETTEMBRE IN POI  e, comunque, solo dopo aver ricevuto l’autorizzazione alle prime 9 settimane di cui sopra e purché lo stesso periodo sia integralmente decorso. Non è necessario che il primo periodo sia stato effettivamente fruito, anche perché una volta richiesto il periodo non può essere recuperato in alcun modo. In termini di novità rispetto al passato, per la richiesta di questo secondo periodo di ammortizzatori non è necessario tener conto del dato relativo all’effettivo periodo fruito, con tutto ciò che ne consegue, compresa l’impossibilità per un’impresa di richiedere contestualmente alla domanda delle seconde 9 settimane anche l’autorizzazione del periodo eventualmente non fruito rientrante nelle prime 9 settimane. E’GIA POSSIBILE INOLTRARE LE DOMANDE ANCHE PER QUESTO SECONDO PERIODO DI AMMORTIZZATORI SEGUENDO LE MODALITA’ INDICATE NELL’APPOSITO MESSAGGIO INPS n. 3525 del 1 OTTORE 2020 (allegato). 

In tutti i casi, si tratta di trattamenti che, dice l’INPS, su espressa indicazione ministeriale potranno riguardare unicamente LAVORATORI IN FORZA alla data del 13 LUGLIO 2020. 

Altra novità significativa è rappresentata dal pagamento di un CONTRIBUTO ADDIZIONALE per poter fruire delle seconde 9 settimane dal quale, ricorda l’Istituto, sono esonerati unicamente i datori di lavoro che hanno subito una riduzione tra primo semestre 2020 e primo semestre 2019 pari ad almeno il 20% nonché quelle aziende che abbiano avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019. 

Secondo la circolare si tiene conto della data di inizio dell’attività di impresa comunicata alla Camera di Commercio non rilevando, quindi, la data di apertura della matricola aziendale presso INPS. Ricordiamo che tale contributo addizionale, sarà pari: 

  • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante sospensione o riduzione nel caso di imprese con una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 18% della medesima retribuzione globale di cui sopra nel caso di imprese che non hanno registrato riduzione del fatturato. 

In sede di domanda il datore di lavoro, anche ai fini dell’esonero, dovrà auto-certificare con una dichiarazione di responsabilità di trovarsi in una delle seguenti situazioni: 

  • non avere subito calo di fatturato; 
  • aver avuto un calo di fatturato inferiore al 20%; 
  • aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%; 
  • aver avviato l’attività di impresa dopo il 1 gennaio 2019.  

Attenzione, sebbene non venga ribadito espressamente da INPS, l’assenza di autocertificazione determinerà il pagamento dell’aliquota più alta del 18%.

L’Istituto, come già detto, specifica che l’eventuale scostamento del fatturato (inferiore, pari o superiore al 20%) deve essere determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019. Il fatturato è quindi unicamente quello aziendale e non quello dell’unità produttiva interessata alla richiesta della prestazione. Risultano quindi penalizzate le imprese che, operando in diversi settori, hanno avuto andamenti differenziati. Inoltre, l’INPS rimanda agli indici di calcolo e alle modalità di raffronto illustrate da Agenzia delle Entrate con proprie circolari, non specificando se passate o future.

In linea con la disposizione normativa, si ricorda che INPS e Agenzia Entrate incroceranno i dati in loro possesso per effettuare apposite verifiche. 

Operativamente, per il versamento del contributo addizionale come calcolato dall’INPS sulla base della autocertificazione prodotta:

  • i datori di lavoro che anticipano il pagamento dei trattamenti di integrazione salariale ai lavoratori saranno tenuti ad indicarlo nel flusso Uniemens e ad assolvere al conseguente obbligo contributivo  in linea generale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione degli ammortizzatori;
  • nei casi in cui sia l’INPS a pagare direttamente i trattamenti, si rimanda invece a procedure di versamento della contribuzione addizionale legata ad ammortizzatori non COVID già in uso, come disciplinata in precedenti messaggi INPS qui allegati (n. 6129 del 6 ottobre 2015 e n.1113 del 10 marzo 2017), per cui le imprese interessate si vedranno notificare direttamente la richiesta di quanto dovuto a titolo di contributo addizionale. 

CONFERMA REGOLE E PROCEDURE GIA’ IN USO PER AMMORTIZZATORI COVID-19

Come anticipato, fatte salve le rilevanti novità appena esaminate, la proroga degli ammortizzatori COVID disciplinata con il D.L. 104/2020 prevede comunque il mantenimento di gran parte del quadro applicativo venutosi a consolidare sino a questo momento e non modificato dal legislatore. 

Ciò significa, senza entrate in tutti i dettagli tecnici ed operativi che, ad esempio, come ricordato nella circolare:  

  • paragrafo 4: in sede di domanda per CIGO/FIS i datori di lavoro dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di aver svolto informazione, consultazione ed esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva (però nessuna documentazione probante è richiesta); 
  • paragrafo 4.5: per la CIG in DEROGA rimane il vincolo dell’accordo sindacale - anche in via telematica - da cui sono esonerati unicamente i datori di lavoro fino a 5 dipendenti. 

Analogamente, si ribadiscono tutte quelle forme di semplificazione e alleggerimento di vincoli in deroga alle regole ordinarie degli ammortizzatori previsti dal decreto legislativo 81/2015 (es. irrilevanza dell’anzianità, superamento delle durate di fruizione previste di norma, neutralizzazione dei periodi, assenza di relazione tecnica). 

Peraltro INPS fa bene a ricordare che ovviamente alle imprese che ricorrono alla proroga di ammortizzatori COVID in esame non è comunque preclusa la possibilità di ricorrere, purché per periodi diversi, agli ammortizzatori ordinari secondo le regole in uso. 

Così come continuano a trovare applicazione: 

  • possibilità di accedere alla CIGO con causale COVID per quelle realtà che stavano fruendo della CIGS alla data del 13 luglio u.s.; 
  • possibilità di richiedere l’assegno ordinario del FIS con causale COVID ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale con in corso un assegno di solidarietà sempre alla data del 13 luglio 2020; 
  • regole ad hoc in uso per i Fondi di solidarietà bilaterali e per i Fondi di solidarietà territoriali presenti come noto a Trento e Bolzano;
  • particolari disposizioni per l’accesso alla CIG in deroga da parte delle imprese plurilocalizzate;
  • il ricorso alla CISOA sempre utilizzando la causale “CISOA DL RILANCIO” e per la quale sono confermate le regole semplificate introdotte durante l’emergenza COVID.

In ultimo, fatto salvo lo slittamento alla fine di ottobre dei termini per l’invio delle domande relative a luglio e agosto 2020 come richiamato all’inizio del nostro commento, sono confermate anche le tempistiche per la trasmissione delle domande come definite con il D.L. Rilancio, compresa la finestra temporale più stringente qualora un datore di lavoro richiedesse il pagamento diretto anticipato del 40% dei trattamenti da parte dell’INPS, facoltà che potrà continuare ad essere praticata. 

Infine, la circolare contiene anche un riferimento ad ulteriori disposizioni sempre in materia di ammortizzatori contenute nel D.L. 104/2020: 

  • paragrafo 10: ai sensi dell’articolo 19, possibilità per i lavoratori delle ex zone rosse  e comunque operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, di beneficiare retroattivamente per il periodo 23 febbraio-30 aprile 2020 degli ammortizzatori messi in campo in base ai precedenti provvedimenti, qualora non avessero avuto ancora avuto modo di accedervi, per un massimo di 4 settimane - in questo caso domanda da presentare entro il 15 ottobre p.v. con specifica causale “COVID 19 – Obbligo permanenza domiciliare”; 
  • paragrafo 11: accesso alla CIG in deroga da parte dei lavoratori del settore sportivo come previsto dall’art. 2. 

 

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