L’INPS ha pubblicato la circolare n. 132 del 20-11-2020, fornendo ulteriori chiarimenti circa le nuove istruzioni in merito al congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica in presenza in favore dei lavoratori dipendenti.
In particolare, vengono approfonditi i dettagli di procedura in riferimento al congedo retribuito al 50% (congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli) di cui i lavoratori dipendenti possono usufruire per astenersi dal lavoro in corrispondenza del periodo di quarantena (in tutto o in parte) del figlio convivente e minore di 14 anni (poi divenuto 16), disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, alla luce di quanto previsto dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020.
Come già illustrato ampiamente nelle nostre precedenti circolari, tale congedo potrà essere utilizzato dai genitori che non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, e fruito alternativamente da un solo genitore convivente con il figlio di anni inferiori a 16.
Ampliamento dei casi di fruibilità del congedo COVID-19 per quarantena
La circolare INPS coglie l’occasione per meglio specificare, in base al susseguirsi della normativa, le modalità operative del congedo. I genitori possono fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in smartworking, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
In base alla legge 126/2020 tale congedo è fruibile a partire dal 14 ottobre 2020.
Qualora invece il congedo sia richiesto a seguito di sospensione dell’attività didattica in presenza, il periodo di fruizione sarà quello a partire dal 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del dl 137/2020. Anche in questo caso è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia disposto da un provvedimento ufficiale.
Per comodità di lettura, riassumiamo in una tabella le date di fruizione in base alla normativa che si è susseguita.
Dl 111/2020
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Quarantena figlio under 14 per quarantena disposta da ausl per contatto con persona positiva in ambito scolastico
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Dal 9 settembre 2020
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Dl 104/2020 conv.
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Contatto anche durante lo svolgimento di attività sportiva o motoria presso strutture pubbliche o private, o durante lezioni musicali o di lingue.
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Dal 14 ottobre 2020, anche se quarantena iniziata prima
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Dl 137/2020
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Per figlio +14 e -16 possibile congedo non retribuito
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Dal 29 ottobre 2020
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Congedo indennizzato anche in caso di sospensione delle lezioni in presenza
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Da 29 ottobre 2020
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Compatibilità con l’altro genitore del congedo COVID-19 per quarantena
La circolare INPS chiarisce infine, ulteriormente, le condizioni di compatibilità con l’altro genitore, in merito alla fruizione del congedo per quarantena del figlio. Tale situazione si conferma incompatibile con:
o il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di lavoro in smartworking;
o la contemporanea fruizione, da parte dell’altro genitore, del congedo per quarantena scolastica del figlio oppure a seguito di sospensione della didattica in presenza;
o il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.
Il comma 5 dell’art. 21 bis del dl 104 ha inoltre introdotto la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio oppure per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3”.
Quindi, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
Resta sempre fruibile invece il congedo retribuito al 50%, in contemporanea allo svolgimento di lavoro in modalità agile da parte dell’altro genitore, nel caso di figli in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.