L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 30/E del 26/04/2016, ha ridenominato i codici tributo 1811 e 1813 per consentire il versamento, tramite modello F24, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2014, nonché di affrancare il saldo attivo della rivalutazione (possibilità reintrodotta dalla Legge di Stabilità 2016):
- 1811 “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni – art. 1, c. 892, Legge n. 208/2015”;
- 1813 “Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all’art. 1, c. 891, Legge n. 208/2015”.
A decorrere dal 9 maggio 2016, per tali codici tributo, non è più richiesta la compilazione del campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” nel modello F24.