Con la circolare n. 56 del 12 aprile 2021, L’Inps fornisce prime indicazioni sulla norma contenuta nell’ultima legge di bilancio riguardante lo sgravio contributivo al 100% fino al limite di 6 mila €/anno (premi e contributi INAIL da pagare comunque) in caso di assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 36 effettuate nel biennio 2021/2022.
LA MISURA NON E’ ANCORA OPERATIVA VISTO CHE, PER FRUIRNE CONCRETAMENTE, INPS RIMANDA A SUCCESSIVE ISTRUZIONI ALLA LUCE DELL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ANCORA NON PERVENUTA.
Ciò detto, ricordiamo che il beneficio è fruibile dai datori di lavoro per 3 anni, elevati a 4 per assunzioni in sedi o unità produttive collocate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e spetterà anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di precedente contratto a tempo determinato.
In realtà, il beneficio rappresenta una rivisitazione con alcune differenze (es. età massima giovane da assumere elevata da 30 a 36, aumento sia della percentuale di sgravio innalzata dal 50 al 100% sia del limite annuo da 3 a 6 mila euro) del bonus occupazionale introdotto con legge di bilancio 2018 e tutt’ora in vigore, su cui INPS ha dato a suo tempo specifiche e puntuali indicazioni con propria circolare n. 40 del 2 marzo 2018.
In questo senso, un primo significativo chiarimento dell’INPS – se mai vi fossero dubbi – riguarda la circostanza per cui il nuovo esonero NON sostituisce quello strutturale applicabile sin dal 2018, rappresentando anzi una misura ulteriore e aggiuntiva applicabile tuttavia come detto solo per assunzioni effettuate nel biennio 2021/2022.
Ciò significa che i datori di lavoro potranno scegliere per quale dei due regimi di incentivazione optare, eventualmente, laddove vi fossero le condizioni temporali anche in modo sequenziale (non invece contestualmente). Ferma restando per il nuovo bonus introdotto una agibilità solo dopo l’approvazione comunitaria.
A questo proposito, considerata la differente disciplina che caratterizza le due tipologie di incentivo, la circolare INPS nel rappresentare quella valida per l’esonero applicabile alle assunzioni del biennio 2021/2022 (qui di seguito brevemente sintetizzata) ne sottolinea, a volte, alcuni punti in comune, altre, alcune variazioni.
DATORI DI LAVORO INTERESSATI
La misura è PRATICABILE DA QUALSIASI DATORE DI LAVORO, ANCHE NON IMPRENDITORE, IVI COMPRESI I DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO O LE ORGANIZZAZIONI DATORIALI COME CONFCOOPERATIVE, fatta eccezione per le imprese del settore finanziario che sono escluse.
RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI
Ovviamente risultano incentivati anche i rapporti di lavoro di lavoro a tempo indeterminato instaurati da una cooperativa con i soci-lavoratori ai sensi della legge 142/2001.
In termini generali, rientrano nei rapporti di lavoro incentivabili anche quelli in somministrazioni a tempo indeterminato (ancorché la missione presso l’utilizzatore sia a tempo determinato). Invece, sono esclusi i rapporti di apprendistato, intermittenti, quelli instaurati con dirigenti nonché le prestazioni occasionali.
Diversamente dal bonus strutturale valido dal 2018, il beneficio NON È FRUIBILE in caso di prosecuzione di un precedente rapporto di apprendistato al termine del periodo di formazione o per assumere giovani con un precedente percorso di apprendistato di primo o terzo livello oppure di alternanza scuola-lavoro, già svolto nella medesima impresa.
ASSETTO E MISURA INCENTIVO
L’esonero interessa unicamente la CONTRIBUZIONE IN CAPO AL DATORE DI LAVORO con uno sgravio del dovuto al 100% fino al limite annuo di 6.000 euro che, tuttavia, viene ricalibrato su base mensile per un valore di 500€, con un congruo riproporzionamento sia in caso di rapporto part-time sia in caso di assunzione intercorsa nel corso del mese (importo giornaliero cui riferirsi pari a 16,12€).
Ricordiamo che lo sgravio spetta PER UN MASSIMO DI 36 MESI a partire dall’evento incentivato (assunzione/trasformazione a tempo indeterminato), innalzati a 48 per assunzioni effettuate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (rileva sede o unità produttiva).
Inoltre, valgono le regole generali secondo cui non tutta la contribuzione è esonerabile e, pertanto, rimangono dovuti ad esempio le quote per il FIS, o lo 0,30% per Fondo interprofessionale FONCOOP.
CONDIZIONI DI SPETTANZA E CASI PARTICOLARI
Valgono anche in questo caso le regole applicabili in linea generale ai fini del godimento di sgravi e incentivi (es. principi decreto legislativo 151/2015, regolarità contributiva, osservanza delle norme fondamentali in materia di tutela delle condizioni di lavoro, rispetto della contrattazione leader, etc.), seppur, in analogia al regime previsto per il bonus del 2018, derogate in alcuni punti e casi specifici come ad esempio:
- fruibilità dell’esonero ANCHE SE l’assunzione costituisce attuazione di obbligo preesistente stabilito da norme di legge o contrattazione collettiva (es. in caso di collocamento mirato di soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 o in applicazione di clausole sociali di stabilità occupazionale previste per il cambio appalto da alcuni CCNL);
- riconoscimento dell’esonero ad altro datore di lavoro, per l’eventuale parte residua, qualora lo stesso soggetto venga assunto sempre a tempo indeterminato in un altro contesto prima che decorrano i 3 o 4 anni di fruizione dell’incentivo (in questo caso la durata dello sgravio elevata nel complesso a 48 mesi resta solo laddove anche la nuova assunzione sia collocata nelle regioni svantaggiate per le quali vale il regime di miglior favore).
Ciò detto, per l’esonero relativo alle assunzioni, ulteriori e specifiche condizioni indicate in sede di legge di bilancio 2021 riguardano:
- età dei giovani che si vanno ad assumere a tempo indeterminato inferiore a 36 anni;
- assenza di precedenti contratti a tempo indeterminato stipulati dal giovane, neanche con altri datori di lavoro (non rilevano eventuali rapporti intermittenti o domestici né periodi di apprendistato, mentre invece impediscono il riconoscimento del beneficio anche quei rapporti risolti per dimissioni o mancato superamento periodo di prova);
- ASSENZA DI LICENZIAMENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO sia nei 6 mesi antecedenti sia nei 9 mesi successivi all’assunzione incentivata (nella medesima unità produttiva e con riferimento a soggetti inquadrati con la stessa qualifica del lavoratore assunto).
COMPATIBILITA’ NORMATIVA AIUTI DI STATO E COORDINAMENTO ALTRI INCENTIVI
L’agevolazione, come detto, attende di essere autorizzata a livello UE anche perché per la stessa trovano applicazione tutte le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato come da ultimo riformulate nell’ambito del c.d. Temporary Framework.
Sotto un altro punto di vista, l’INPS ribadisce come l’agevolazione in via generale non sia cumulabile con altri esoneri e riduzioni contributive (es. decontribuzione Sud, riduzione per zone montane e svantaggiate in agricoltura o per settore edile, assunzioni di over 50 disoccupati, assunzioni di donne), fatto salvo che laddove nulla impedirebbe, se non vietato espressamente, di utilizzare in maniera sequenziale alcune forme di incentivazione, sempre che rimangano le condizioni di fruibilità.
In ALLEGATO la Circolare INPS