E' stato prorogato dal 30 aprile al 16 giugno 2021 il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD (denuncia rifiuti)
Il MUD, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, va presentato entro il 30 aprile 2021 alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.
Il D.P.C.M. 23/12/2020, pubblicato nella G.U. del 16/02/2021, n. 39 (S.O. n. 10), ha adottato per l’anno 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori in attuazione della normativa europea.
Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:
Ø chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
Ø commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
Ø imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
Ø imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche con meno di 10 dipendenti);
Ø imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti (≥ 11 dipendenti considerando la totalità delle sedi – legale ed eventuali operative) e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).
Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:
Ø i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);
Ø le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti NON pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:
o lavorazioni industriali;
o lavorazioni artigianali;
o fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;
o fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
Ø le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
Ø le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).
Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
Ø le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile (per tutti i rifiuti pericolosi e non);
Ø i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa (per tutti i rifiuti pericolosi e non);
Ø i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 ovvero soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (per tutti i rifiuti pericolosi e non);
Ø i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati (per tutti i rifiuti pericolosi e non).
Per eventuali ulteriori informazioni, le cooperative dovranno rivolgersi al proprio consulente