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RIFIUTI: DICHIARAZIONE ANNUALE MUD

RIFIUTI: DICHIARAZIONE ANNUALE MUD

Prorogato il termine di presentazione dei modelli al 16 giugno 2021

Categorie: Ti segnaliamo

Tags: MUD

E' stato prorogato dal 30 aprile al 16 giugno 2021 il termine per la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD (denuncia rifiuti)

 

Il MUD, riferito alla gestione dei rifiuti dell’anno 2020, va presentato entro il 30 aprile 2021 alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero a quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, ad eccezione dei soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione che devono invece presentare il MUD alla Camera di Commercio della Provincia in cui hanno la sede legale.

 

Il D.P.C.M. 23/12/2020, pubblicato nella G.U. del 16/02/2021, n. 39 (S.O. n. 10), ha adottato per l’anno 2021, un nuovo modello di dichiarazione ambientale (MUD), in sostituzione di quello vigente, per poter acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori in attuazione della normativa europea.


Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

Ø  chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;

Ø  commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

Ø  imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

Ø  imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche con meno di 10 dipendenti);

Ø  imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti (≥ 11 dipendenti considerando la totalità delle sedi – legale ed eventuali operative) e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

 

Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

Ø  i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);

Ø  le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti NON pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:

o    lavorazioni industriali;

o    lavorazioni artigianali;

o    fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque;

o    fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;

Ø  le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);

Ø  le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi).

 

Non devono inoltre presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:

Ø  le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile (per tutti i rifiuti pericolosi e non);

Ø  i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa (per tutti i rifiuti pericolosi e non);

Ø  i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 ovvero soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo (per tutti i rifiuti pericolosi e non);

Ø  i consorzi istituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati (per tutti i rifiuti pericolosi e non).

 

Per eventuali ulteriori informazioni, le cooperative dovranno rivolgersi al proprio consulente

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